L’Ispettorato del lavoro ha fornito le indicazioni operative e l’indirizzo di posta elettronica al quali le imprese e i professionisti dovranno inviare le comunicazioni relative alle attività rese con la modalità del lavoro accessorio (voucher).
La comunicazione dei dati dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione; il giorno di inizio della prestazione; l’ora di inizio e di fine della prestazione. La comunicazione va effettuata entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro mandando una e-mail all’Ispettorato del lavoro all’indirizzo: Voucher.Torino@ispettorato.gov.it; nell’oggetto della e-mail vanno indicati codice fiscale e ragione sociale del committente.
Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse: tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Ricordiamo ancora una volta che nuovi adempimenti hanno la finalità, esclusivamente antielusiva, di tracciare la presenza del lavoratore; pertanto, non sostituiscono le consuete comunicazioni da effettuare all’Inps (via web o call center) prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Va infine ricordato che, anche in caso di utilizzo dei voucher, occorre provvedere agli obblighi formativi previsti dalle nuove disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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