L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alla trasmissione telematica dei corrispettivi, per coloro per i quali l’obbligo è entrato in vigore già nel secondo semestre 2019 (fatturato superiore a 400mila euro), consentendo di provvedere all’eventuale mancato invio dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2020.
Le sanzioni amministrative previste in caso di mancata trasmissione telematica dei corrispettivi, dunque, saranno applicate solo in caso di trasmissione dei dati (riferiti al secondo semestre 2019) successiva al 30 aprile 2020, termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva 2019.
I contribuenti, qualora privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, possono continuare, fino al momento di disponibilità dello stesso:
- a certificare i corrispettivi attraverso scontrini e ricevute fiscali cartacee;
- inviare telematicamente i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- liquidare correttamente nei termini l’Iva.
Tale condizione non sussiste se le operazioni sono documentate con fattura elettronica o se le attività rientrano in una delle fattispecie di esonero previste dal D.M. 24.12.2019 (si tratta, ad esempio, delle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – tra gli altri:vendita tabacchi, le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente- e di quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli e bagagli al seguito).