Torino, 27 ottobre 2020 – È in vigore da oggi la nuova ordinanza della Regione Piemonte (numero 120) che armonizza le regole regionali con quelle del Dpcm 24 ottobre 2020: in gran parte, dunque, si tratta della conferma di regole già in vigore con i necessari adeguamenti/integrazioni.
Ecco i punti principali per le attività del commercio e della somministrazione sulla base della normativa locale e di quella nazionale.
VENDITA
> Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
> Confermata chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 0,00 alle ore 5,00 (fatta eccezione per le aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, sempre con divieto di consumazione all’interno degli esercizi).
> Chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita (superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), nonché dei centri commerciali, aventi la superficie di vendite delle grandi strutture ivi inclusi gli eservizi commerciali presenti all’interno a prescindere alla loro superficie.
> Non devono sottostare a questo obbligo le strutture presenti nelle zone A1 (cioè nei centri storici delle città), le attività di vendita di generi alimentari, di alimenti e prodotti per animali, di prodotti per l’igiene della casa e della persona, piante e fiori e relativi prodotti accessori, servizi alla persona, edicole e rivendite di monopoli, i pubblici esercizi e le stazioni di rifornimento carburanti.
> Rimangono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.
SOMMINISTRAZIONE
> Richiamata e confermata la normativa del Dpcm:
– l’attività di somministrazione dei pubblici esercizi è consentita tutti i giorni dalle 5 alle 18;
– il consumo a ciascun tavolo è consentito per un massimo di quattro persone non conviventi;
– resta consentita senza vincoli di orario la ristorazione negli alberghi, ma limitatamente agli ospiti dell’albergo stesso;
– aperti senza vincolo di orario anche i pubblici esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
– asporto consentito fino alle 24;
– sempre possibile la consegna a domicilio;
> Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
> Le attività di somministrazione devono raccogliere l’elenco dei clienti ai tavoli, mantenendolo per un periodo di 14 giorni.
> Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali
CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA
Confermato l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, pubblici esercizi ed esercizi commerciali, di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nell’attività.
– Scarica qui locandina per le attività di sommistrazione > LocandinaCapienzaSomministrazione
– Scarica qui la locandina per le attività di vendita > LocandinaCapienzaVendita