La legge di bilancio 2021 ha previsto varie novità in materia di lavoro: eccole in sintesi.
Proroga della cassa integrazione Covid
Prevede la concessione di altre 12 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario. Tali 12 settimane non sono soggette a contributo addizionale e devono essere ricomprese nel periodo ricompreso tra:
– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Blocco dei licenziamenti
Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali.
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, in assenza delle condizioni previste dalla legge 81/2015 ossia per esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, si prevede un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di 6000 euro annui. L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione , né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’emissione di circolari Inps.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Per le assunzioni di donne, effettuate nel biennio 2021-2022 con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, è previsto uno sgravio nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi Inail per la durata di 12 mesi elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e nel limite massimo di 6000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’emissione di circolari Inps.
Congedo di paternità
Il congedo parentale viene elevato da 7 a 10 giorni per tutto il 2021.
> Per saperne di più: Confesercenti – Ufficio paghe e contributi – 011/52201