Dopo parecchi giorni di attesa, sono stati finalmente chiariti i principali dubbi relativi all’applicazione della misura che prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro ad alcune categorie di lavoratori: vediamo le più significative, con requisiti e regole per ottenere il beneficio.
A. Lavoratori dipendenti
1. Il lavorarore non deve essere essere beneficiario di uno o più trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, ecc.
2. Il lavoratore deve aver usufruito, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero contributivo dello 0,80% per almeno una mensilità.
3. L’indennità verrà erogata dal datore di lavoro con la mensilità di luglio 2022 e lo stesso procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive del mese di luglio 2022.
4. La corresponsione dell’indennità è subordinata alla preventiva dichiarazione scritta da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al precedente punto 1.
5. L’indennità spetta una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; pertanto dovranno dichiarare di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Nel caso in cui i lavoratori risultassero percettori dell’indennità da più datori di lavoro, l’Inps comunicherà al datore stesso l’ammontare dell’indebita compensazione effettuata che dovrà essere recuperata nei confronti del dipendente e restituita all’Istituto.
B. Lavoratori domestici
1. Per questi lavoratori la condizione è che il rapporto di lavoro risulti in corso alla data del 18 maggio 2022.
2. L’erogazione è effettuata direttamente dall’Inps al lavoratore previa domanda.
C. Lavoratori stagionali e intermittenti (a chiamata)
1. Spetta a patto chquesti lavoratori lavoraori che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
2. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini Irpef derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
3. L’erogazione è effettuata direttamente dall’Inps al lavoratore previa domanda.
C. Collaborazioni coordinate e continuative
1. L’indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile) i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.
2. Sono previsti i seguenti ulteriori requisiti:
– iscrizione alla gestione separata di cui all’art.2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335;
– non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all’indennità di 200 euro;
– non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– un reddito ai fini Irpef derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
3. L’erogazione è effettuata direttamente dall’Inps al lavoratore previa domanda.
D. Collaborazioni occasionali
1. L’indennità septta ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile.
2. Sono previsti i seguenti ulteriori requisiti:
– l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 (l’obbligo contributivo, si applica qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro:tale limite costituisce una fascia di esenzione e, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente);
– essere iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 del 18 maggio 2022.
3. L’erogazione è effettuata direttamente dall’Inps al lavoratore previa domanda.
> Per saperne di più: Confeserccenti – Ufficio paghe e contributi – 011/52201