L’Enasarco ha comunicato gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per il 2023.
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.809,30 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro (119,00 euro a trimestre).
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo è pari a 42.435,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.213,95 euro).
Il minimale contributivo annuo è pari a 950,00 euro (237,50 euro a trimestre).
> I nuovi parametri si applicano alle provvigioni di competenza 2023; invece, se nel 2022 si emettessero ancora fatture per provvigioni di competenza 2022, i massimali e i minimali da utilizzare sono quelli in vigore nel 2022.
> Rimane invariata l’aliquota contributiva: 8,5% a carico dell’agente, 8,5% a carico dell’azienda preponente.
MASSIMALI E MINIMALI / CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO
1. Il versamento dei contributi previdenziali spetta agli agenti (e alle loro preponenti) operanti come ditta individuale, impresa famigliare e società di persone; per gli agenti che sono società di capitale (e per le loro preponenti) c’è il versamento di un contributo al «fondo assistenza» (gli importi sul sito Enasarco).
2. Per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla nel corso dell’anno considerato.
3. Per minimale contributivo si intende il minimo di contribuzione da versare comunque nel corso dell’anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto con la preponente inizi o termini durante l’anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale.