Il decreto del governo sulla liquidità per imprese e lavoratori autonomi la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ecco una sintesi delle misure più importanti. Le misure 1) e 2) non sono ancora operative: occorre ancora l’autorizzazione della Ue e l’aggiornamento di alcune procedure interne delle banche. Confesercenti informerà gli operatori non appena si potranno attivare le procedure e li assisterà nello svolgimento delle pratiche necessarie.
Per maggiori informazioni scrivere a l.evola@confesercenti-to.it
1. Garanzia pubblica del 100% su finanziamenti fino a 25.000 euro alle seguenti condizioni:
> durata fino a 72 mesi con inizio rimborso dopo 24 mesi dall’erogazione;
> importo non superiore al 25% dei ricavi da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione redditi (per imprese costituite dopo il 1/1/19 da altra idonea documentazione, come autocertificazione);
> la garanzia è concessa automaticamente, senza valutazione;
> tasso di interesse in rapporto al “Rendistato” con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).
Attenzione: il decreto stabilisce che la garanzia è concessa senza valutazione del fondo pubblico, ma non definisce le eventuali ulteriori procedure bancarie; siamo in attesa di ulteriori informazioni in merito a tali procedure.
2. Garanzia pubblica (o Confidi) del 90% su finanziamenti, incrementabile al 100% mediante l’intervento dei Confidi, per un importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro, alle seguenti condizioni:
> durata sino a 72 mesi;
> importo totale non superiore, alternativamente al:
– 25% del fatturato 2019;
– doppio della spesa salariale 2019 (per imprese costituite dopo il 1/1/19 costi salariali annui previsti per i primi due anni);
– fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (attestato mediante autocertificazione);
Per imprese con ricavi annui non superiori a 3.200.000 euro, la garanzia può essere cumulata con garanzia confidi sino al 100% per importi non superiori al 25% del fatturato (per cui finanziamenti sino a 800.000 euro).
Per tale strumento non è definito da decreto il tasso di interesse che rimane di autonomia della banca, la quale valuterà certamente il forte impatto della garanzia pubblica.
3. Garanzia pubblica (o Confidi) dell’80% su finanziamenti di rinegoziazione del debito, alla condizione chi vi sia un incremento di almeno il 10% del credito erogato rispetto ai debiti da rinegoziare
Altre condizioni comuni ai suddetti strumenti
> La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
> Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.