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Crediti d’imposta, affitti, fondo perduto, Irap, Iva: ecco i principali provvedimenti a favore delle imprese previsti dal “Decreto rilancio”

03 Giugno 2020

Ecco le principali norme fiscali previste a favore delle imprese dal “Decreto rilancio”.

Nei prossimi giorni, una seconda parte riguaderà la sospensione e il rinvio di diverse imposte previsti dallo stesso decreto.

Va precisato quanto segue:

1. il decreto è ancopra passibile di modifiche in sede di esame parlamentare per la sua conversione;

2. da un punto di vista operativo, l’accesso alle misure è comunque subordinato all’emanazione di decreti attuativi.

 

> CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

È riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 fino ad una spesa massima di € 80.000 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (ad esempio bar, ristoranti, alberghi e altri indicati nell’allegato al decreto), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

 

> CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Sono ammissibili al credito d’imposta in esame le spese relative a:

– sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

– acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

– acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

 

> AGEVOLAZIONI PER GLI AFFITTI COMMERCIALI

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è istituito un credito d’imposta del 60% commisurato al canone mensile di locazione, di leasing, o di concessione di immobili pagato per ciascun mese, a condizione che:

– gli stessi abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume d’affari);

– il canone di locazione sia relativo a immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

– i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;

– il credito è calcolato limitatamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale limitatamente ai mesi di aprile maggio e giugno);

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

 

> CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Riconoscimento di un contributo a fondo perduto, che ammonta a non meno di € 1.000 per le persone fisiche e 2.000 € per le società, a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al riguardo, si evidenzia che il contributo spetta anche in assenza del requisito appena descritto:

–  per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

– ai soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni c.d. “zona rossa” antecedentemente la dichiarazione di stato di emergenza nazionale.

In particolare, si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo come segue:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila € nel 2019;

15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila € e fino a 1 mln € nel 2019;

10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 mln € e fino a 5 mln di € nel 2019.

 

> RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Con lo scopo di alleviare le piccole attività produttive dal peso delle quote fisse delle bollette elettriche, è previsto che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica con propri provvedimenti, intervenendo sulle spese in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”

La disposizione riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio.

 

> MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEL LUOGO DI LAVORO (INAIL)

E’ prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari (incompatibili con gli altri benefici, anche fiscali, aventi ad oggetto i medesimi costi) destinati alle imprese che abbiano acquistato apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per isolamento o distanziamento dei lavoratori e altri dispositivi per protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di contagio.

L’importo massimo concedibile è:

– 15.000 € per le imprese fino a 9 dipendenti;

– 50.000 € per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

– 100.000 € per le imprese con più di 50 dipendenti.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP

La disposizione prevede che tutte le imprese e lavoratori autonomi con volume d’affari inferiore ai 250ML di euro non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto Irap dovuta per il 2020.

 

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

In considerazione dell’emergenza sanitaria, è stabilito che fino al 31 dicembre 2020 i beni necessari per mitigare il rischio di contagio da COVID-19 (mascherine, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri ed altri dispositivi medici e di protezione individuale) saranno esenti Iva con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

A partire dal 2021 l’aliquota Iva applicata ai suddetti prodotti sarà invece del 5%.