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Fisco – Bonus acqua potabile (in casa e in azienda), le istruzioni per ottenere lo sconto del 50%

21 Giugno 2021

A febbraio 2022 la comunicazione delle spese sostenute nel 2021

 

“Pronte le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica”.

Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate che spiega come “si tratti di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare”.

Un Provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Prima finestra, febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021.

Che cos’è il “Bonus acqua potabile” – Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come fare per usufruire dell’agevolazione – L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento di oggi sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il Provvedimento di oggi tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

A quanto ammonta il credito – Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.