1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DI APRILE E MAGGIO
> È prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei versamenti relativi a:
– ritenute da lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali;
– Iva;
– contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurazione obbligatoria (Inail).
> La sospensione si applica ai soggetti che:
– hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019;
– e hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (per il versamento del 16 aprile) e ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, (per il versamento del 16 maggio).
Si applica anche:
– soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
– enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa limitatamente alle ritenute da lavoro autonomo e relative addizionali e contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi.
> I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Con riguardo alle attività operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (ad esempio bar, ristoranti, pub e così via) resta ferma, qualora non rientrino nei parametri di cui sopra, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.
2. PROROGA DELLA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI
> La norma concede la possibilità in capo ai soggetti percettori (agenti e consulenti):
– che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– che hanno avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a euro 400.000;
– che contestualmente nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
di avvalersi dell’opzione di non assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta e/o a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta/committente, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
> Gli stessi soggetti che hanno beneficiato della suddetta opzione saranno tenuti al versamento dell’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:
– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020;
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI
La norma consente di effettuare i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (precedentemente prorogati al 20 marzo 2020) entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
4. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020
Per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Viene inoltre previsto che le suddette certificazioni possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020 senza applicazione delle sanzioni previste.
5. TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati è disposta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 relativi:
– al periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
– al termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
– al termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
– al termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.
I suddetti termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
6. SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
– entro la relativa scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio) qualora l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro;
– entro la relativa scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre) se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro.
7. MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo:
– le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, etc.);
– le spese relative all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
– le spese relative ai detergenti mani e i disinfettanti.
Viene confermato che il credito è attribuito al beneficiario nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e fino a un importo massimo di 20.000 euro.
> Per saperne di più, mail a segreteria@confesercenti-to.it