Il Comune di Torino con una propria ordinanza ha stabilito per oggi, sabato 10 luglio, e domani, domenica 11 luglio, una serie di limitazioni orarie per alcune tipologie di attività commerciali, nonché nella somministrazione di alcolici e superalcolici. Ecco tutte le regole.
Sabato 10 luglio 2021 > nell’ambito delle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016):
• zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio;
• zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio;
• zona ricomprendente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze;
• zona ricomprendente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D’Azeglio;
1. I titolari o gestori delle attività commerciali di vicinato del settore alimentare e misto e i titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria devono osservare l’obbligo di chiusura alle ore 21,00
2. gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
3. in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 24,00 sino alle ore 3,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all’interno dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizio assistito al tavolo.
Domenica 11 luglio 2021 > su tutto il territorio cittadino
1. I titolari o gestori delle attività commerciali di vicinato del settore alimentare e misto e i titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria ubicati devono osservare l’obbligo di chiusura alle ore 21,00;
2. Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
3. Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o
ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro – quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici – o metallo;
4. In tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 24,00 sino alle ore 3,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all’interno dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizio assistito al tavolo.