Anche per quest’anno l’Enasarco ha previsto un’aliquota ridotta per agevolare i giovani agenti di commercio nell’ingresso e nella permanenza nella professione :
– 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
– 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
– 3° anno solare: 7% (anziché 17%).
A chi si applica
L’agevolazione si applica agli agenti che:
– siano iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023, oppure coloro che erano già iscritti e ricevano, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
– non abbiano compiuto il 31° anno di età alla data di conferimento dell’incarico;
– svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
Quanto dura
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per saperne di più
– Fiarc-Confesercercenti: 011/52201
– EnasarcoAgevolazioniGiovaniAgenti
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MASSIMALI E MINIMALI 2022
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
Il minimale contributivo annuo è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre).
> I nuovi parametri si applicano alle provvigioni di competenza 2022; invece, se nel 2022 si emettessero ancora fatture per provvigioni di competenza 2021, i massimali e i minimali da utilizzare sono quelli in vigore nel 2021.
> Rimane invariata l’aliquota contributiva: 8,5% a carico dell’agente, 8,5% a carico dell’azienda preponente (salvo le riduzioni per i giovani agenti indicate sopra).
MASSIMALI E MINIMALI / CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO
1. Il versamento dei contributi previdenziali spetta agli agenti (e alle loro preponenti) operanti come ditta individuale, impresa famigliare e società di persone; per gli agenti che sono società di capitale (e per le loro preponenti) c’è il versamento di un contributo al «fondo assistenza» (gli importi sul sito Enasarco).
2. Per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla.
3. Per minimale contributivo si intende il minimo di contribuzione da versare comunque nel corso dell’anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto con la preponente inizi o termini durante l’anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale.