La Fiarc – insieme alla altre associazioni degli agenti di commercio – con una lettera inviata al ministero del Lavoro e alle istituzioni parlamentari (presidenti della Commissione Lavoro di Camera e Senato) ha chiesto chiarimenti a proposito del pensionamento con ‘quota 100’. È stato rilevato, infatti, un serio problema (si veda la nota sottostante) relativo alla conservazione del diritto alle indennità finali per gli agenti che volessero usufruire di questo tipo di pensionamento. In attesa di chiarimento, consigliamo agli agenti di rivolgersi alla Fiarc (011/5220253) o al patronato Itaco-Confesercenti (011/5220219-38), prima di intraprendere la pratica pensionistica con ‘quota 100’.
GLI AGENTI / RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E LA “QUOTA 100” – NOTA E RIFLESSIONI
La nuova normativa della cosiddetta “quota 100” in materia pensionistica rischia di creare non poche difficoltà agli agenti / rappresentanti di commercio e ai consulenti finanziari che ne volessero usufruire. Si riscontra, infatti, una contraddizione fra tale normativa e le norme degli AEC e del Codice Civile relative alla chiusura del rapporto di agenzia.
1. Il Decreto legge 28 gennaio, numero 4, all’articolo 14, comma 3, prevede che la pensione “quota 100”, a pena della sospensione della stessa, è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. A sua volta, la circolare Inps 11/2019 ribadisce che “i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la ‘pensione quota 100’ comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi”.
2. In base agli AEC, l’agente può ottenere l’indennità di clientela e l’indennità meritocratica a sèguito di risoluzione contrattuale da parte sua se tale risoluzione sia dovuta tra l’altro a pensionamento. Gli stessi AEC precisano che le dimissioni debbano essere “successive al conseguimento della pensione” (AEC Industria, articolo 10), o avvenire “per conseguimento della pensione” (AEC Commercio, articolo12).
3. Ne consegue che dal momento in cui l’agente – una volta conseguita la pensione – comunica la risoluzione del contratto inizia il periodo di preavviso obbligatorio che può durare da tre a sei mesi, secondo gli AEC, e da uno a sei mesi, secondo il codice civile.
4. Ovviamente, durante la prestazione del preavviso l’agente produce reddito, ma ciò comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito stesso. Del resto, il limite dei 5000 €, previsto dalla norma, vale esclusivamente per redditi da lavoro autonomo occasionale, per nulla assimilabili a quelli prodotti dall’agente di commercio.
5. D’altra parte, se l’agente risolvesse il contratto prima del conseguimento della pensione e sia pure in vista di essa, non sussisterebbe il presupposto di conservazione del diritto alle indennità: il che rappresenterebbe per lui un grave danno economico.
6. Anche nell’eventuale caso in cui l’agente trovasse un accordo con la preponente in merito alla non prestazione del preavviso (e, in ogni caso, ciò comporterebbe per lui minori entrate), il problema potrebbe porsi ugualmente: dopo il pensionamento, infatti, all’agente verrebbero comunque riconosciute tutte le provvigioni che sono relative a ordini conclusi prima della fine del rapporto ma che “maturerebbero” (e quindi verrebbero erogate) successivamente.
7. In conclusione, stante l’attuale normativa, gli agenti che volessero conservare il diritto alle indennità di fine rapporto, non pagare alla casa mandante l’indennità sostitutiva del preavviso, incassare le provvigioni residue spettanti dovrebbero risolvere il contratto solo dopo il pensionamento con “quota 100”, una volta esauriti tutti i rapporti economici scaturiti dal contratto.