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Agenti di commercio, l’attività di incasso va sempre retribuita a parte. Ecco quali sono le regole e i diritti da rivendicare

28 Luglio 2018

Quella della cosiddetta indennità di incasso è una questione sempre molto dibattuta. È dovuta?

Quando e a quali condizioni? Come si quantifica? Che natura ha?È possibile per l’agente

compensare le provvigioni che gli spettano con le somme incassate? Approfondiamo il tema

 

di GIOVANNI FARIELLO

 

Quella della cosiddetta indennità di incasso è una questione sempre molto dibattuta. È dovuta? Quando e a quali condizioni? Come si quantifica? Che natura ha? È possibile per l’agente compensare le provvigioni che gli spettano con le somme incassate?
Queste domande, apparentemente semplici, hanno prodotto negli anni una significativa mole di giurisprudenza, ma anche – ed è ciò che soprattutto interessa in questa sede – notevoli controversie fra agenti e preponenti. Tentiamo, allora, di chiarire gli aspetti più significativi, con l’ambizione di offrire agli agenti alcuni spunti di carattere pratico e di indicare qualche nodo interpretativo che andrebbe sciolto in sede di trattativa sui futuri Aec (Accordi economici collettivi).

 

LE FONTI NORMATIVE
A livello legislativo la materia è regolata dall’articolo 1744 del codice civile: “L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”. Tale previsione è confermata dagli Aec dell’Industria (all’articolo 5) e del Commercio (all’articolo 4). Essi intervengono ulteriormente nella materia, precisando alcune circostanze che la disciplina codicistica non affronta.
L’Aec Industria (articolo 6) prevede: “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento”.
L’Aec Commercio (articolo 5) recita: “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
 
LE CONDIZIONI DELLA INDENNITÀ DI INCASSO
L’insieme di queste regole porta ad alcuni punti fermi. Ovviamente si fa riferimento all’ipotesi –  sempre auspicabile – che il contratto dell’agente richiami gli Aec. I principi applicabili sarebbero in parte diversi dove non si applicasse alcun Aec e si facesse riferimento al solo 1744 c.c.: ad esempio, non sarebbe richiesta la prova scritta e sarebbe ammessa anche una prova per presunzioni dell’attribuzione dell’incarico ulteriore (così Cass. 13 marzo 2015, n. 21079).
  1. In via normale, l’agente non ha il potere di riscuotere i crediti della preponente, né di concedere sconti e dilazioni (tralasciamo in questa sede la problematica relativa a sconti e dilazioni, limitandoci a ricordare che, secondo la giurisprudenza più accreditata, per concederli l’agente avrebbe bisogno di una ulteriore e specifica autorizzazione).
  2. Questo potere può essergli attribuito dalla preponente.
  3. Se ciò accade, egli ha diritto a un compenso aggiuntivo.
  4. L’agente ha diritto a tale compenso se: a) l’incarico è continuativo ed espressamente conferito con accordo scritto; b) non consiste nella sola attività di recupero degli insoluti; c) è prevista una responsabilità contabile.
Quanto alle condizioni a) e b), risulta evidente che si esclude ogni indennità di incasso nei casi di attività di riscossione sporadica, poiché manca il requisito della continuità, e nel caso di solo recupero degli insoluti, poiché tale recupero va a beneficio anche dell’agente che si assicura così la provvigione; la condizione c) pone all’agente una precisa responsabilità per ammanchi o errori.
Se questi aspetti non sono controversi, ve ne sono molti altri che, invece, meritano un approfondimento e rispetto ai quali sorgono le questioni poste all’inizio.

 

È SEMPRE DOVUTA?
Va riconosciuto che una parte delle giurisprudenza ritiene che: “Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente attribuita”. Posto tale principio, appare comunque consigliabile: a) indicare l’attività di riscossione tra quelle espressamente attribuite nel contratto; b) indicare nel contratto che le provvigioni sono determinate anche in ragione delle ulteriori attività pattuite.
Tuttavia, ciò contrasta con quanto prevedono gli Aec: essi non legano il diritto all’indennità di incasso a un particolare momento di attribuzione dell’incarico di riscuotere (ad esempio, a rapporto già iniziato), ma si limitano a prevedere tale compenso “nel momento in cui” viene attribuito l’incarico stesso: il che potrebbe essere – e nella maggioranza dei casi effettivamente è – contestuale alla firma del contratto.
Si potrebbe dire, quindi, che – come tutte le tutte le “attività accessorie” a quella essenziale dall’agente (cioè quella stabilità dall’articolo 1742, comma 1 del codice civile: “la conclusione di contratti”) – anche quella di riscossione vada remunerata a prescindere dal momento dell’attribuzione dell’incarico, qualunque esso sia: almeno così si desume dagli Aec.

 

QUALE COMPENSO?
Stabilito, dunque, che in base agli Aec il compenso è sempre dovuto, l’altra questione riguarda la sua entità. Né il codice civile, né gli Aec indicano la misura dell’indennità di incasso: dunque, si deve supporre l’esistenza di un accordo fra le parti sulla misura del compenso.
Vi sono casi, però, in cui questo accordo risulta quanto meno controverso o di non semplice determinazione: a) assenza di accordo scritto in tutte quelle situazioni in cui l’agente di fatto riscuote, ma ciò non è mai stato determinato per iscritto (“comportamento concludente”: in questo caso c’è l’onere a carico dell’agente di dimostrare in via preliminare la sua attività di incasso); b) controversia sorta successivamente sul compenso indicato nel contratto; c) impossibilità di stabilire il compenso nel caso dei tanti contratti nei quali si indica un’unica provvigione “comprensiva” dell’attività di riscossione; peraltro, una clausola che prevedesse una provvigione in cui fosse ricompresa anche la indennità di incasso sarebbe di per sé impugnabile.
In tutti questi casi per determinare l’entità della indennità di incasso si dovrà ricorrere al giudice che potrà applicare l’articolo 2225 del codice civile: “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.

 

QUALE NATURA HA?
L’Aec Industria all’articolo 6 prevede “una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale” da riconoscere all’agente. Dunque, si ammettono entrambe le possibilità per remunerare l’attività di incasso: una provvigione (quindi solitamente percentuale) o una somma diversamente indicata. Quanto all’Aec Commercio, l’articolo 5 prevede uno “specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”. Comunque sia e qualsiasi forma abbia l’indennità di incasso, è importante che essa sia separata e aggiuntiva rispetto alla normale provvigione.

 

LA COMPENSAZIONE È POSSIBILE?
Spesso il contratto di agenzia determina anche la tempistica entro la quale l’agente deve versare le somme incassate. Ma anche in difetto di ciò, l’agente è comunque tenuto, immediatamente o nel più breve tempo possibile, alla consegna alla preponente delle somme riscosse: ciò nel rispetto dei generali doveri di diligenza e correttezza che debbono caratterizzare il rapporto.
Proprio in questo caso, però, può sorgere la problematica relativa alla possibilità di compensazione fra provvigioni dovute e incassi effettuati. Stabilito che si tratta di materia delicata e che i rischi per l’agente non sono pochi in caso di comportamenti non in linea con la normativa, va anche detto che, nei limiti ben precisi stabiliti dalla legge, la compensazione può essere ammessa: l’agente, cioè, può legittimamente trattenere le somme incassate dai clienti, in acconto o a saldo delle provvigioni dovutegli, purché ricorrano nel caso concreto i presupposti richiesti dall’articolo 1243 del codice civile, il quale prevede che i crediti siano liquidi ed esigibili, cioè determinati nel loro ammontare e già scaduti. Dunque, per fare un esempio, una fattura provvigionale emessa dall’agente sulla base dell’estratto conto predisposto dalla preponente, non contestata dalla preponente stessa e già scaduta in base ai tempi di pagamento previsti dall’articolo 1748 del codice civile e dagli Aec potrebbe essere compensata, anche senza autorizzazione della preponente. Nel linguaggio della Cassazione penale (si cita a titolo di esempio una delle diverse sentenze in materia), “la ritenzione, in compensazione o in garanzia, di merce non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario della merce medesimo è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo”.
È ovvio che l’agente che intendesse procedere a compensazione deve essere completamente sicuro che ricorrano tali condizioni; in questo senso, può utilmente chiedere l’assistenza dalla Fiarc. In tutti gli altri casi la compensazione non è possibile ed espone l’agente al rischio di conseguenze penali. È altrettanto ovvio che la compensazione è sempre possibile a condizione che in questo senso vi sia l’autorizzazione scritta della preponente e nei limiti di capienza di tale autorizzazione.

 

QUALCHE CERTEZZA IN PIÙ NEI FUTURI AEC
Alla luce di quanto precede, non è forse inutile enucleare alcuni aspetti la cui migliore determinazione sarebbe auspicabile in sede di rinnovo degli Accordi economici collettivi.
  1. Stabilire ancora più chiaramente che l’incarico a riscuotere ha sempre natura “accessoria” e che, come tale, va sempre retribuito con compenso a parte, a prescindere dal momento in cui esso è attribuito, compreso il caso in cui sia previsto già alla sottoscrizione del contratto di agenzia.
  2. Compenso determinato chiaramente e separatamente, con divieto di una indicazione generica dalla provvigione “comprensiva” dell’attività di incasso: ciò al fine di evitare – da un lato – arbitrii da parte della preponente e – dall’altro – di incrementare il contenzioso.
  3. Indicazione di una soglia minima inderogabile, magari differenziata per settori in considerazione delle concrete modalità operative dell’agente.
  4. Tale soglia minima inderogabile dovrebbe essere utilizzata anche per determinare il compenso nel caso si verifichi la situazione di indeterminatezza descritta al precedente punto 2 o altre situazioni analoghe.
  5. Diritto per l’agente di operare sempre – ovviamente nei limiti stabiliti dalle leggi civili e penali – la compensazione, ad esempio dopo un certo periodo di ritardo nelle corresponsione delle provvigioni.