Gli agenti di commercio possono svolgere la propria attività e quindi spostarsi, senza limiti territoriali, per i loro contatti con la clientela e le aziende preponenti.
Il decreto emanato dal governo (Dpcm 26 aprile 2020) fa finalmente chiarezza su un punto sinora controverso: quella degli agenti di commercio è una delle attività consentite, come da elenco dei codici Ateco contenuto nell’allegato 3 del decreto stesso (codice 46, che contiene la “sottocategoria” 46.1, che designa, appunto, gli intermediari del commercio). Dunque, da lunedì 4 maggio, data di entrata in vigore delle misure contenute nel decreto, gli agenti di commercio possono riprendere in sicurezza il loro lavoro.
Ovviamente, rimane la necessità di provare le motivazioni dello spostamento in caso di controllo e ciò può essere fatto attraverso il modulo di autocertificazione.
Oltre a questo, a titolo puramente cautelativo si conferma il consiglio di portare con sé i seguenti documenti, pur non essendo ciò obbligatorio o previsto dal decreto:
1. copia del/i contratto/i di agenzia dove è/sono indicata/e la/e zona/e di competenza dell’agente;
2. una visura camerale aggiornata che certifichi la propria qualità di agente.
Attenzione: un’autodichiarazione mendace prevede sanzioni penali.