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Ambulanti, concessioni rinnovate d’ufficio fino al 31 dicembre 2032: ecco quali sono i requisiti per ottenerle. Le regole del Comune di Torino

21 Dicembre 2020

Le concessioni degli ambulanti saranno rinnovate per 12 anni, fino al 31 dicembre 2032: lo prevdono le linea guida emanate qualche giorno fa dalla Regione Piemonte, che finalmente portano a conclusione una vicenda, iniziata con la “direttiva Bolkestein”, che per oltre un decennio ha pesato negativamente sulla categoria.

LE REGOLE DEI RINNOVI
I comuni procederanno d’ufficio al rinnovo, verificando:
– che l’operatore sia in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo nel caso di vendita di prodotti alimentari);
– che risulti l’iscrizione alla Camera di commercio quale impresa attiva per l’attività di commercio su area pubblica;
– che risulti la sussistenza e regolarità del Durc al 30 giugno 2021 o del Vara (anche per i soggetti che hanno ottenuto dall’Inps la rateizzazione del debito contributivo).
I Comuni, che dovranno dare notizia ai diretti interessati dell’avvio del procedimento di rinnovo, potranno chiedere documentazione integrativa agli operatori. In caso di accertate irregolarità insanabili, si procederà alla revoca della concessione.
I Comuni, qualora abbiano regolamenti locali che lo prevedano, possono inoltre verificare i pagamenti delle tasse municipali derivanti dall’esercizio dell’attività, quali ad esempio Tari (rifiuti) e Cosap/tosap (occupazione suolo pubblico).

> A QUALI ATTIVITÀ SI APPLICANO
Queste regole si applicano:
– alle concessioni di posteggio per gli operatori del commercio ambulante operanti su mercati, manifestazioni e fiere comunali, posteggi singoli o gruppi di posteggio;
– alle altre attività commerciali che si svolgono su area pubblica: attività di somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di quotidiani e periodici, attività artigianali.

> IL LIMITE DELLE CONCESSIONI
Le linee guida prevedono un limite massimo di concessioni intestate al medesimo soggetto:
– nel caso di un mercato o fiera con un numero complessivo di posteggi inferiori o uguali a 100, è possibile essere intestatari o possessori al massimo di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
– nel caso di posteggi complessivi fossero superiori a 100, il medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di 3 concessioni, sempre per ciascun settore merceologico.
Si tratta di limiti in alcuni casi non coincidenti con quelli precedentemente in vigore: nel caso quindi di un numero di concessioni superiore a quelli precedentemente indicati, si consiglia di verificare anche con la stessa amministrazione comunale, come comportarsi per salvaguardare quelle in più. Il comune di Torino dà tempo fino al prossimo 30 novembre per regolarizzare le posizioni di chi ha un numero di concessioni eccedente i limiti stabiliti dalla nuova normativa.

> LE GERENZE
Anche nel caso di aziende affidate integralmente in gerenza, l’intestatario originale della concessione dovrà figurare quale ditta attiva in Camera di Commercio entro il 30 giugno 2021.

> RINNOVO CONCESSIONI / Le regole del Comune di Torino: ConcessioniTorino

> RINNOVO CONCESSIONI / Per saperne di più: Anva-Confesercenti – 011/52201