Da mercoledì 1° aprile è possibile presentare la domanda per il bonus di 600 euro previsto per il mese di marzo dal decreto CuraItalia a sostegno del reddito.
Confesercenti svolge a distanza la pratica di richiesta: chi fosse interessato a utilizzare questo servizio può inviare un messaggio alla mail bonus600@confesercenti-to.it con allegata la seguente modulistica compilata e firmata.
1. MANDATO A SVOLGERE LA PRATICA > scarica il modulo
2. MODULO DI RICHIESTA > utilizza il modulo che ti riguarda tenendo conto dei casi elencati qui sotto
a. Commercianti, agenti di commercio, artigiani > scarica modulo
b. Liberi professionisti > scarica modulo
c. Collaboratori coordinati e continuativi > scarica modulo
d. Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari > scarica modulo
e. Lavoratori del settore agricolo > scarica modulo
f. Lavoratori dello spettacolo > scarica modulo
3. COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE
Per chi utilizza i servizi fiscali di Confesercenti il costo della pratica è di 30 euro più Iva; per chi non li utilizza è di 40 euro più Iva.
BONUS / A QUALI CONDIZIONI SE NE HA DIRITTO
– Lavoratori autonomi iscritti all’Inps (gestione AGO): commercianti, agenti di commercio, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri
– Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
– Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata Inps
– Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 16 marzo 2020
– Lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione e che possano far valere nell’anno 2019 almeno 59 giornate di lavoro effettivo
– Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 e con un reddito per lo stesso anno non superiore a 50.000 euro
SI PRECISA CHE:
> hanno diritto ai 600 euro non solo i titolari d’impresa, ma anche i collaboratori, purché con obbligo di iscrizione alla gestione speciale AGO dell’Inps, non iscritti ad altre forme obbligatorie, a eccezione della gestione separata, nonché i soci di società (salvo gli accomandanti).
> la richiesta dell’indennizzo non è in alcun modo subordinata alla chiusura dell’attività né alla dimostrazione di aver subito danni economici all’attività a causa della diffusione del Covid-19;
> l’indennità non è riconosciuta ai percettori di pensione diretta;
> l’indennità non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza;
> l’indennità è sottoposta a un limite di spesa, differenziato per ciascuna categoria, nonché il monitoraggio da parte dell’Inps con conseguente reiezione delle domande che eccedono tale limite. In assenza di altri criteri (e nell’incertezza circa il possibile stanziamento di ulteriori risorse), l’ordine di arrivo delle domande potrà costituire un criterio di priorità.