Lo scorso 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove regole sulle borse di plastica della spesa. Come spesso succede, la norma ha ingenerato dubbi e incertezze, sia nella clientela sia fra i commercianti (che la norma debbono applicare); finalmente il ministero dell’Ambiente ha emanato una circolare di chiarimento. Sulla scorta di tale circolare, ecco un sintetico vademecum.
>> Quali borse si possono commercializzare
Dal 1° gennaio 2018 sono commercializzabili negli esercizi di vendita di qualsiasi tipologia esclusivamente le seguenti tipologie.
1. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
– con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
– con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
– con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
– con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
3. Borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità.
4. Borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.
>> Quali negozi devono appplicare le nuove norme
La nuova normativa deve essere applicata da qualsiasi tipologia di negozi, sia nel settore alimentare che in quello extralimentare, poiché essa riguarda i sacchetti e non il loro contenuto.
>> Tutte le borse di plastica (anche per i preincarti) vanno fatte pagare
Tutte le borse di plastica elencate ai numeri dall’1 al 4 sono cedute al consumatore obbligatoriamente a pagamento riportando il prezzo sullo scontrino fiscale o sulla fattura d’acquisto; ciò vale anche per i cosiddetti “preincarti”, cioè i sacchetti utilizzati per il confezionamento dei prodotti sfusi (tipoco esempio, l’ortofrutta) a prescindere da chi provveda a confezionarli (il consumatore o il personale del punto vendita). In caso di mancato rispetto di quest’obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.
>> Quanto vanno fatte pagare?
La nuova normativa non indica quanto deve essere fatta pagare la singola borsa: la decisione è lasciata al commerciante.
>> Necessario adeguare il registratore di cassa
Poiché la norma precisa che il pagamento della borsa deve risultare come “voce distinta” con Iva al 22%, bisogna adeguare il registratore di cassa, dedicando un “reparto” a questa operazione. A tal fine, sarà necessario l’intervento di un tecnico specializzato.
>> Nessun smaltimento delle scorte
La nuova disciplina ha concesso un periodo transitorio sino al 1° gennaio 2018 al fine di consentire ai produttori e distributori di borse di plastica ultraleggere di conformarsi gradualmente alle nuove disposizioni; quindi, la richiesta formulata di poter smaltire gratuitamente ai consumatori le borse non commercializzabili vanificherebbe l’obiettivo della norma volta alla riduzione effettiva del consumo delle borse.
>> Utilizzo di borse portate dall’esterno per asporto prodotti sfusi
Sulla possibilità che le borse ultraleggere vengano portate dall’esterno dell’esercizio commerciale da parte dei consumatori, la nota “di chiarimento” del ministero non chiarisce un bel nulla. Quindi, fino a quando non troverà riscontro in una precisa indicazione da parte del Ministero della Salute, la questione rimane controversa.