Molte aziende del commercio stanno ricevendo lettere con cui la Rai sollecita il pagamento del canone speciale per apparecchi radiotelevisivi detenuti presso i locali destinati all’attività di impresa. L’attuale normativa prevede che il canone speciale sia dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare”. Quale apparecchio può essere considerato “atto o adattabile” alla ricezione? In base ai chiarimementi forniti recentemente dal governo, si tratta di tutti gli apparecchi radio, televisori o computer, schermi, media player, chiavette usb o vecchi videoregistratori con un sintonizzatore tv o decoder digitale in grado di ricevere il relativo segnale televisivo, anche se non sono utilizzati per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive ma per diffondere immagini registrate. Ogni altro apparecchio in grado di ricevere i programmi radio o tv in streaming dati (internet) o in analogico (vecchie tv) non è soggetto al pagamento del canone speciale.
È quindi opportuno controllare o far controllare le caratteristiche tecniche del proprio apparecchio.
Attenzione: a differenza di quanto previsto per il canone Rai ordinario, il pagamento di quello speciale è dovuto per ogni sede presso la quale sono detenuti apparecchi soggetti all’obbligo, anche se facenti capo ad un medesimo soggetto.
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