Il decreto CuraItalia ha previsto una serie azioni per sostenere dal punto di vista creditizio delle aziende colpite dall’emergenza Coronavirus.
Gli obiettivi che si propone sono due:
– possibilità per le imprese di ottenere nuovi finanziamenti per liquidità o rinegoziazioni di finanziamenti in essere con incremento di liquidità da parte dell’istituto bancario, attraverso l’incremento delle garanzie;
– sospensione almeno sino al 30 settembre 2020 delle rate dei finanziamenti e dei mutui in essere.
Tali obiettivi saranno raggiunti grazie alle seguenti misure.
Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
La misura è finalizzata a rafforzare ulteriormente il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per un periodo di 9 mesi, con le seguenti modalità:
– viene applicata la percentuale di garanzia pari all’80% per ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo pari a 1.500.000 euro;
– diventano ammissibili le operazioni finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere erogati dalla stessa banca con incremento di liquidità pari ad almeno il 10% dell’importo residuo;
– viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
– sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus.
Estensione del fondo solidarietà mutui “prima casa” (fondo Gasparrini) ai lavoratori autonomi e liberi professionisti
Il Fondo di solidarietà consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, anche alle ipotesi di lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Moratoria finanziaria
Le piccole e medie imprese colpite dell’emergenza Coronavirus possono avvalersi, dietro comunicazione all’istituto bancario, delle seguenti misure:
– le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
– la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 viene rinviata fino alla stessa data
il pagamento delle rate di mutui, prestiti e canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020.
> Per saperne di più inviare una mail a l.evola@confesercenti-to.it