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DECRETO CURAITALIA / 6 – Per le micro e piccole imprese sospese le rate di mutui e finanziamenti. Possibile rinegoziare i prestiti

24 Marzo 2020

Il decreto CuraItalia ha previsto una serie azioni per sostenere dal punto di vista creditizio delle aziende colpite dall’emergenza Coronavirus.

Gli obiettivi che si propone sono due:
– possibilità per le imprese di ottenere nuovi finanziamenti per liquidità o rinegoziazioni di finanziamenti in essere con incremento di liquidità da parte dell’istituto bancario, attraverso l’incremento delle garanzie;
– sospensione almeno sino al 30 settembre 2020 delle rate dei finanziamenti  e dei mutui in essere.

Tali obiettivi saranno raggiunti grazie alle seguenti misure.

 

Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese

La misura è finalizzata a rafforzare ulteriormente il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per un periodo di 9 mesi, con le seguenti modalità:

– viene applicata la percentuale di garanzia pari all’80% per ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo pari a 1.500.000 euro;

– diventano ammissibili le operazioni finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere erogati dalla stessa banca con incremento di liquidità pari ad almeno il 10% dell’importo residuo;

– viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;

– sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus.

 

Estensione del fondo solidarietà mutui “prima casa” (fondo Gasparrini) ai lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il Fondo di solidarietà consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, anche alle ipotesi di lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

 

Moratoria finanziaria

Le piccole e medie imprese colpite dell’emergenza Coronavirus possono avvalersi, dietro comunicazione all’istituto bancario, delle seguenti misure:

– le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

– la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 viene rinviata fino alla stessa data

il pagamento delle rate di mutui, prestiti e canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020.

 

> Per saperne di più inviare una mail a l.evola@confesercenti-to.it