Dal 1° aprile 2022 cesserà lo stato di emergenza. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diversi le regole che cambiano dopo due anni di pandemia.
Obbligo di mascherine
Viene stabilito fino al 30 aprile l’obbligo generale di mascherine al chiuso; l’obbligo di FFP2 all’aperto viene mantenuto per concerti e stadi; l’obbligo di FFP2 al chiuso per palazzetti sportivi, cinema e teatri, mezzi di trasporto e funivie negli impianti di risalita.
Fine del sistema delle colorazioni per le Regioni e capienze impianti sportivi
Dal 1° aprile ritorno al 100% della capienza degli impianti sportivi e delle discoteche all’aperto e al chiuso dal 1° maggio.
Eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1 aprile eliminazione del green pass rafforzato. Servirà solo quello base per: alberghi e strutture ricettive; ristoranti all’aperto; musei, mostre e altri luoghi della cultura; attività sportiva all’aperto; sagre e fiere; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto; spettacoli e stadi all’aperto; feste all’aperto; impianti di risalita per lo sci; partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; trasporto pubblico locale. Gli altri mezzi di trasporto – oggi utilizzabili con il green pass rafforzato – passano al green pass base fino al 30 aprile.
Eliminazione del green pass base
Non dovrà più essere esibito negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, nei servizi postali e bancari e per i servizi alla persona.
Lavoro
Eliminazione del green pass dal 1 maggio per poter accedere ai luoghi di lavoro. Dal 1 aprile, invece, si passa al green pass base per tutti, compresi gli obbligati al vaccino, e di conseguenza cessa la sospensione dal lavoro tranne per chi non fa nemmeno il tampone; soltanto nel caso degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.
Scuola
> Scuole dell’infanzia – In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
> Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale – In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
> L’isolamento – Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.