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Green pass negozi in vigore dal 1° febbraio: ecco le attività esentate e quelle in cui è obbligatorio. Sufficienti i controlli a campione della clientela. Scarica e stampa la locandina da esporre nell’attività

29 Gennaio 2022

Dal prossimo 1° febbraio entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso alle attività commerciali di vendita: ecco obblighi ed esenzioni, in vigore fino al 31 marzo.

> LE ATTIVITÀ OBBLIGATE

1. È necessario il green pass per entrare in tutti i negozi, ad esclusione di quelli necessari ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona.

2. È sufficiente la versione “base” del green pass; ovviamente, a maggior ragione sarà valida la versione “rafforzata”.

3. In zona arancione (come il Piemonte) è necessario il green pass “rafforzato” per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (ad esclusione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabaccherie).

4. Non è comunque richiesto il green pass ai minori di 12 anni e ai soggetti esonerati con idonea certificazione medica.

> LE ATTIVITÀ ESENTATE

5. Le attività alle quali si può accedere senza il green pass, perché volte al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie, sono le seguenti:
– commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
– commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
– commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
– commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di materiale per ottica;
– commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

6. Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal green pass possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie.

> I CONTROLLI

7. I titolari delle attività per l’accesso alle quali è richiesto il green pass non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

8. I titolari delle attività di vendita di prodotti alimentari e bevande (per i quali non è richiesto il green pass) verificano che i soggetti privi di green pass non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli.

> LE ATTIVITÀ ALL’APERTO

9. L’obbligo di green pass vale soltanto per le attività che si svolgono al chiuso: sono dunque esclusi i mercati all’aperto e le edicole-chioschi.

> LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

10. Per le attività di somministrazione rimane confermato l’obbligo – già in vigore dallo scorso 10 gennaio – di green pass “rafforzato”, sia all’interno del locale (al tavolo e al banco), sia all’esterno.

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> Se non rientri tra le attività esentate, scarica e stampa la locandina da esporre nel tuo negozio: clicca qui.

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