Il “decreto agosto” prevede importanti cambiamenti in materia di lavoro. Il primo e più immediato di essi (vista la scadenza del 16 settembre) riguarda la tempistica dei versamenti. Ecco comunque una sintesi delle principali novità. Attenzione: in sede di conversione il decreto potrebbe ancora subire modifiche.
> Versamenti
Il decreto riscrive nuovamente il calendario dei versamenti previdenziali e fiscali. L’intervento principale riguarda i versamenti sospesi durante il lockdown. Con il nuovo decreto i pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021.
> Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
È prevista la possibilità di chiedere 9 settimane più ulteriori 9 settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione salariale relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 del:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato;
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di integrazione salariale .
In mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.
Si precisa che i periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati con il decreto legge n. 18 (relativo alle prime 18 settimane di Cig) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane previste dal “decreto agosto”. Tale disposizione, dunque, implica per le aziende che non siano riuscite ad utilizzare tutte le diciotto settimane previste dalla precedente normativa, la privazione delle settimane residue.
> Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Ai datori di lavoro che non richiedono trattamenti Cig e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dei versamenti dei contributi a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31/12/2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’esonero è concesso anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’applicazione dell’esonero è una scelta immodificabile che mal si concilia con l’incertezza della gestione dell’epidemia nei prossimi mesi. Quindi se si pensa di dover utilizzare la cassa integrazione per più settimane conviene proseguire su questa linea e non chiedere l’esonero considerando anche il fatto che lo sgravio è rapportato solo al periodo di cassa integrazione fruita nei mesi di maggio e giugno 2020 calcolato come su descritto.
> Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono successivamente all’entrata in vigore del presente decreto lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. È riconosciuto anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
> Esonero contributi settore turistico e stabilimenti termali
L’esonero di cui sopra è riconosciuto con le medesime modalità e sino ad un massimo di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica l’esonero nelle modalità illustrate al punto precedente.
> Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Fino al 31/12/2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Dal giorno di pubblicazione del decreto è cancellata la proroga automatica obbligatoria dei rapporti a termine, di somministrazione e di apprendistato.
> Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Ai datori di lavoro che non abbiamo integralmente fruito di trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19 ovvero dall’esonero dei versamenti dei contributi previsti dal decreto resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento. Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure nelle ipotesi di risoluzioni con accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.
> Per saperne di più: Confesercenti / Ufficio paghe e contributi – 011/52201