Lo scorso 5 febbraio è stato approvato in via definitiva dal Senato la legge riguardante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.
L’articolo 8 della legge, come è noto, prevede una sostanziale rimodulazione della vigente disciplina nazionale in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri, che riassumiamo di seguito. Va precisato che le queste norme non riguardano il settore dei libri scolastici.
– La vendita dei libri ai clienti finali, da chiunque sia eseguita e con qualsiasi modalità, è permessa con uno sconto non superiore al 5% del prezzo di copertina, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore
– Tale limite di sconto è elevato tuttavia al 15% per i soli volumi adottati dalle Istituzioni scolastiche come libri di testo, salvo restando che entrambe dette soglie massime di sconto dovranno reputarsi estese anche alle operazioni di vendita dei libri effettuate “per corrispondenza” o tramite piattaforme digitali “via web”
– Viceversa, i medesimi limiti di sconto sopra richiamati, rispettivamente del 5% in linea generale e del 15% per i soli libri di testo adottati nelle scuole, non troveranno applicazione nei casi di vendita di libri alle biblioteche, purché detti volumi risultino essere destinati all’uso esclusivo di tali istituzioni restandone esclusa l’ipotesi di rivendita
– Inoltre, è facoltà delle case editrici offrire sul prezzo di vendita dei propri libri, per un solo mese all’anno escluso dicembre e per ogni marchio editoriale, uno sconto superiore ai limiti previsti dalla stessa legge ma comunque non oltre il 20% del medesimo prezzo di copertina, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore
– Tale offerta è consentita in particolare nei soli mesi dell’anno che il MIBAC stabilirà con apposito Decreto, da adottare in sede di prima attuazione entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, L’offerta editoriale medesima non potrà riguardare titoli pubblicati nel semestre antecedente rispetto al mese in cui si svolga la promozione
– È tuttavia facoltà dei venditori al dettaglio non aderire a tali campagne promozionali indette dagli editori, fermo restando in ogni caso il diritto degli stessi dettaglianti di essere comunque informati ed aggiornati per l’eventuale partecipazione in condizioni di pari opportunità.
– È altresì facoltà dei punti vendita, un’unica volta l’anno e durante uno dei mesi individuati nell’ambito del predetto calendario da approvare con apposito Decreto del MIBAC, offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15%
– È vietata qualsia iniziativa commerciale riconosca sconti superiori all’anzidetta soglia, ancorché preveda la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di “buoni spesa” utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali detti eventuali sconti “oltre limite” siano stati accordati;
– il competente MIBAC, di concerto con il MSE, con il MIUR e con la competente Autorità di Governo in tema di informazione e di editoria, predisporrà e trasmetterà al Parlamento un’apposita Relazione in merito agli effetti dell’applicazione delle sopra illustrate disposizioni, non prima che sia decorso un anno dalla loro entrata in vigore.
– Il successivo articolo 9 della legge prevede l’istituzione presso lo stesso MIBAC dell’”Albo delle librerie di qualità”, ove potranno iscriversi previa apposita istanza, con conseguente diritto di avvalersi dell’apposito marchio triennale, le sole librerie aventi i requisiti ad hoc che il medesimo dicastero stabilirà con apposito decreto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova Legge.
– A tal proposito, in via preliminare, si chiarisce che l’iscrizione nell’Albo delle librerie di qualità sarà riservata alle sole librerie che esercitino in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurino un servizio innovativo, caratterizzato dalla continuità, dalla diversificazione dell’offerta libraria e dalla realizzazione di iniziative di promozione culturale sul territorio.
– Ciò salvo restando che, in sede di definizione dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, si terrà conto tra l’altro di elementi specifici quali l’assortimento diversificato dei titoli offerti in vendita, la qualità del servizio, le attività di proposta di eventi culturali, l’adesione a “patti locali per la lettura” ove attivati e la specificità del territorio.
– Infine, va sottolineato che, grazie alla nuova legge, la dotazione per il credito d’imposta è incrementata di € 3.250.000 annui a decorrere dal corrente anno 2020.
> Per saperne di più: Sil-Confesercenti – 011/52201