Ci sono anche le sanzioni per chi non accetta pagamenti in carte e bancomat
e le multe per chi non trascrive il codice fiscale dei clienti
Sanzioni per chi non accetta pagamenti in carte e bancomat, credito di imposta sulle commissioni per i piccoli esercenti che lo fanno. Ma anche la lotteria degli scontrini e le multe per chi non trascrive il codice fiscale dei clienti. Sono molte le novità in arrivo per pagamenti e commercianti nel 2020. Ecco di seguito le principali, con l’avvertenza che potrebbero subire delle modifiche nell’imminente passaggio parlamentare della legge di bilancio.
Credito d’imposta al 30% sulle commissioni bancarie. La norma scatterà dal 1° luglio, lo stesso giorno in cui entreranno in vigore le multe per chi rifiuta i pagamenti elettronici. Si tratta di un primo passo che il Governo ha deciso di fare da una parte per andare incontro ai commercianti in vista dell’entrata in vigore delle sanzioni per chi declina pagamenti tramite Pos, dall’altro per prendere tempo e portare avanti i negoziati con le banche su un possibile abbassamento delle commissioni bancarie a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate tramite Pos. Il credito d’imposta è stato inserito all’interno del Decreto fiscale correlato alla Manovra e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre.Come funziona il credito d’imposta. L’articolo 22 del decreto fiscale stabilisce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni sulle transazioni effettuate con bancomat, carte di credito, di debito, prepagate. La misura non varrà per tutti, ma solo per attività che nell’anno d’imposta precedente abbiano dichiarato ricavi e compensi pari o inferiori a 400mila euro annui. Il meccanismo di funzionamento è simile al credito d’imposta già in vigore per i benzinai. La norma stabilisce che, a decorrere dal 1°luglio 2020, gli esercenti potranno contare su un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per ogni singola transazione. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Dovrà essere, inoltre, inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Dal canto loro, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare se il credito d’imposta viene riconosciuto correttamente oppure no.Obbligo Pos: le sanzioni. La misura del credito d’imposta è legata a filo doppio con l’entrata in vigore delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di usare il Pos. Il decreto fiscale prevede infatti una doppia “punizione”: una multa fissa di 30 euro cui aggiunge un’altra sanzione pari al 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte. A vigilare sulle le violazioni saranno ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.Come funziona la lotteria degli scontrini. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che:
- i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente (il consumatore dovrà quindi esplicitare all’esercente la volontà di concorrere alla lotteria)
- l’esercente trasmetta telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione (qualora l’esercente, nel periodo di moratoria sulle sanzioni sopra citato, non sia ancora attrezzato del Registratore Telematico, non potrà comunicare telematicamente la singola operazione elemento indispensabile per la partecipazione alla lotteria).
- l’attuale normativa prevede inoltre che qualora il pagamento avvenga con moneta elettronica le possibilità di estrazione e quindi di vincita vengono raddoppiate per il consumatore. La previsione sarebbe finalizzata a incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per ridurre le operazioni commerciali non certificate fiscalmente.
La lotteria dovrebbe essere così modificata e suddivisa:
- previsione di un’estrazione relativa ad “ogni euro speso” per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti fuori dall’esercizio di attività di impresa;
- previsione di una seconda estrazione, finalizzata a ridurre le operazioni commerciali non certificate fiscalmente, con la previsione di premi in denaro riservati ai consumatori finali e agli operatori IVA, qualora il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente con pagamento elettronico, sostituendo la precedente disposizione che prevedeva solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria ordinaria.
Infine, a fronte della possibilità per i consumatori di partecipare alla lotteria nazionale fornendo il proprio codice fiscale, come sopra descritta, qualora l’esercente si rifiuti di accettare o utilizzare tale codice fiscale, ovvero non invii il dato del relativo corrispettivo, si prevede una sanzione amministrativa che va da 100,00 € a 500,00 €.Le previsioni normative comportano, dunque, per gli esercenti, una serie di problematiche da affrontare, già denunciate da Confesercenti: il necessario adeguamento dei Registratori Telematici con un apposito lettore ottico per l’acquisizione dei codici fiscali. Da un lato si prefigura una spesa per l’acquisto di un nuovo RT da parte dell’esercente superiore a quella prevista. Dall’altro lato, i soggetti che già si sono dotati di un RT “basic” dovranno provvedere alle spese di adeguamento dello stesso per adempiere agli obblighi normativi. E’ impensabile, infatti, prevedere l’inserimento manuale del codice fiscale soprattutto per quelle attività con un volume di scontrini emessi sostanzioso.