home | Generale | PUBBLICI ESERCIZI – C’è ormai poco tempo per ottemperare all’obbligo di aggiornamento triennale per i titolari (o loro delegati). Cescot-Confesercenti organizza gli ultimi corsi, che si terranno entro l’anno: rivolgiti a noi per informazioni e iscrizioni

PUBBLICI ESERCIZI – C’è ormai poco tempo per ottemperare all’obbligo di aggiornamento triennale per i titolari (o loro delegati). Cescot-Confesercenti organizza gli ultimi corsi, che si terranno entro l’anno: rivolgiti a noi per informazioni e iscrizioni

19 Settembre 2024

C’è ormai poco tempo per frequentare il corso di aggiornamento triennale per il settore della somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di un obbligo per i titolari di esercizio in attività, o loro delegati. La mancata frequenza comporta la sospensione dell’autorizzazione fino all’assolvimento dell’obbligo formativo. Il Cescot, l’agenzia di formazione della Confesercenti, sta organizzando gli ultimi corsi, che si terranno entro l’anno.

> Per maggiori informazioni e per iscriversi contattare i numeri 011 – 5220.245 / 246 / 249.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE / ECCO CHE COSA C’È DA SAPERE

Il corso è rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.​ La regione Piemonte con la formazione obbligatoria favorisce la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di fornire agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori.
Il corso di aggiornamento obbligatorio, valido per ciascun triennio, ha una durata complessiva di 16 ore ripartite in 3 moduli di: igiene-sanità (8 ore); sicurezza (4 ore); approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza (4 ore) ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto (D.G.R. n. 103-12937 del 21 dicembre 2009). Si sottolinea che la mancata frequenza del corso di aggiornamento determina l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 16 bis* e all’art. 21 comma 2** della l.r. 38/2006.*Art. 16 bis. della l.r. 38/2006 (Sospensione dell’autorizzazione)
1. In caso di violazione dell’obbligo di formazione di cui all’articolo 5, comma 3, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all’assolvimento dell’obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall’accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all’articolo 21, comma 2.
**Art. 21 comma 2 della l.r. 38/2006 (Sanzioni)
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell’obbligo di formazione di cui all’articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.”Per maggiori informazioni potete contattarci direttamente.