C’è ormai poco tempo per frequentare il corso di aggiornamento triennale per il settore della somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di un obbligo per i titolari di esercizio in attività, o loro delegati. La mancata frequenza comporta la sospensione dell’autorizzazione fino all’assolvimento dell’obbligo formativo. Il Cescot, l’agenzia di formazione della Confesercenti, ha organizzato un ultimo corso che si terrà
martedì 19 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, e lunedì 25 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE / ECCO CHE COSA C’È DA SAPERE
Il corso è rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. La regione Piemonte con la formazione obbligatoria favorisce la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di fornire agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori.
Il corso di aggiornamento obbligatorio, valido per ciascun triennio, ha una durata complessiva di 16 ore ripartite in 3 moduli di: igiene-sanità (8 ore); sicurezza (4 ore); approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza (4 ore) ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto (D.G.R. n. 103-12937 del 21 dicembre 2009). Si sottolinea che la mancata frequenza del corso di aggiornamento determina l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 16 bis* e all’art. 21 comma 2** della l.r. 38/2006.*Art. 16 bis. della l.r. 38/2006 (Sospensione dell’autorizzazione)
1. In caso di violazione dell’obbligo di formazione di cui all’articolo 5, comma 3, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all’assolvimento dell’obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall’accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all’articolo 21, comma 2.**Art. 21 comma 2 della l.r. 38/2006 (Sanzioni)
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell’obbligo di formazione di cui all’articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.”Per maggiori informazioni potete contattarci direttamente.