Con una recente ordinanza, la Città di Torino ha disposto per gli ambulanti del settore alimentare, sia titolari di concessione che spuntisti, l’obbligo di allaccio agli impianti idrici di approvvigionamento di acqua potabile e di scarico, se presenti nel posteggio assegnato. In assenza degli allacci idrici, gli operatori devono essere provvisti di appositi serbatoi per acqua potabile di capacità adeguata per l’igiene personale e dei prodotti alimentari commercializzati, sia di serbatoi per lo scarico delle acque reflue di capacità almeno pari a quelle del serbatoio dell’acqua potabile.
Chi non osservasse tale disposizioni è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500; chi invece scaricasse i reflui non attraverso l’apposita rete idrica ma nel medesimo pozzetto nel quale è previsto l’approvigionamento dell’acqua potabile, è punibile con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da 2600 euro a 26000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con ammenda da 2600 euro a 26000 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.