A séguito della dichiarazione del Piemonte come zona arancione, la Regione ha emanato l’ordinanza131: ecco che cosa prevede per il commercio.
1. Tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio di sono consentite dalle 5 alle 22.
2. Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
3. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
4. Le disposizioni di cui ai punti 2) e 3) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari.
5. Rimane il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
6. L’attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto dalle ore 5 alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze.
7. La consegna a domicilio resta sempre consentita.