Da domenica 13 dicembre il Piemonte diventa zona gialla.
Riepiloghiamo la principali regole per il commercio previste dal Dpcm del 3 dicembre (che ha stabilito i diversi colori delle Regioni e le relative limitazioni)
1. Fino al 6 gennaio l’apertura delle attività commerciali di vendita al dettaglio è consentita fino alle 21.
2. Dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. In questi luoghi e in queste giornate è consentita la sola apertura fino alle 21 di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
3. Resta confermato che tutti gli esercizi commerciali sono obbligati ad esporre all’ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
4. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
5. Fra le 5 e le 22 rimane consentito l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; nel caso delle bevande alcoliche, tale possibilità è limitata alla fascia oraria 7 – 21 (anche nel caso di distributori automatici).
6. Restano comunque aperti su tutto il territorio nazionale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo o le autostrade e lungo gli itinerari europei E45 e E551, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
7. È altresì consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1°gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
8. Confermato l’obbligo per tutti i pubblici esercizi di esporre il cartello indicante il numero massimo di posti a sedere all’interno del locale.
9. La consegna a domicilio resta sempre consentita.
10. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.