home | Igiene e sicurezza | Lavoro | Green pass, dal 15 ottobre scatta l’obbligo per i lavoratori: ecco tutto quello che c’è da sapere

Green pass, dal 15 ottobre scatta l’obbligo per i lavoratori: ecco tutto quello che c’è da sapere

06 Ottobre 2021

Il prossimo 15 ottobre entra in vigore il “decreto green pass“; salvo proroga,esso rimane in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Ecco in sintesi i punti principali relativi alle regole aziendali.

 

> CHI HA L’OBBLIGO DEL GREEN PASS

1. Qualunque lavoratore – dipendente o autonomo – per accedere al proprio posto di lavoro o nel luogo in cui svolge la propria attività deve essere munito di green pass, che deve esibire a richiesta.

2. Il decreto parla di posto di lavoro o di luoghi dove l’attività è svolta: dunque, anche un lavoratore autonomo che si rechi un luogo dove presterà la propria opera deve essere provvisto del green pass. Ciò, ad esempio, riguarda un agente di commercio nel momento in cui fa ingresso nella sede del cliente (oltre che della propria azienda preponente), o un artigiano che venga chiamato per un intervento o una riparazione su un luogo di lavoro (azienda, ufficio e così via).

3. L’obbligo del green pass riguarda anche i titolari d’azienda.

4. Non sussiste l’obbligo del green pass soltanto in caso di esenzione motivata da ragioni di salute sulla base di una certificazione medica.

 

> CHI E COME NE VERIFICA IL POSSESSO

5. La verifica del green pass spetta al datore di lavoro (o a un suo delegato), secondo modalità operative che l’azienda dovrà definire e inserire nei protocolli aziendali contenenti le altre misure di sicurezza e prevenzione relative al Covid 19; in linea generale, il decreto prevede che “prioritariamente, ove possibile, (…) tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e che possano esservi verifiche a campione.

6. La delega al/ai verificatore/i deve avvenire con “atto formale” (dunque, per iscritto) “recante la necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

7. La verifica consiste nella lettura del QrCode del green pass attraverso l’applicazione “VerificaC19“.

 

> QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO POSSESSO

8. In assenza di green pass, l’accesso in azienda è precluso al lavoratore ed egli viene considerato assente ingiustificato: il che, però, non comporta a suo carico alcun provvedimento disciplinare, né può essere licenziato; per i giorni di assenza non gli sono dovuti né la retribuzione né qualsiasi altro compenso; non vanno versati neppure i contributi previdenziali.

9. Per le aziende fino a quindici dipendenti è prevista una disciplina particolare che consente, a determinate condizioni, la sostituzione temporanea del lavoratore privo di green pass: dal sesto giorno di assenza, il lavoratore che non dispone di green pass può essere sostituito per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabile per altri dieci (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021). Durante questi primi venti giorni di sostituzione, nel caso il lavoratore avesse nel frattempo ottenuto il green pass non rientra subito al lavoro ma potrà farlo soltanto quando saranno esauriti i giorni della sostituzione.

10. Trascorso questo periodo, entrano in vigore le consuete regole per la sostituzione del lavoratore previste dalla normale legislazione sul lavoro: contratto a tempo determinato del sostituto fino al rientro del lavoratore.

 

> QUALI SONO LE SANZIONI

11. La mancata osservanza delle disposizioni del decreto comporta sanzioni a carico sia del lavoratore (da 600 a 1500 euro), sia del datore di lavoro (da 400 a 1000 euro).

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto a séguito di comunicazione del soggetto incaricato dell’accertamento.

 

> ATTENZIONE

La normativa sul green pass si aggiunge alle misure di prevenzione già contenute nei protocolli aziendali e riguardanti – ad esempio – mascherine, distanziamento, controllo delle temperature.

 

> PER SAPERNE DI PIÙ

Confesercenti (Ufficio sicurezza): 011/52201.