Ecco le prime indicazioni di carattere operativo sul nuovo obbligo della cosiddetta “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro. La patente può essere richiesta dal 1° ottobre.
> Chi la deve avere
Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:
– per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
– per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.
> Chi non la deve avere
Sono invece esclusi da tale obbligo:
– coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri);
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
> I requisiti per ottenerla
Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione alla Camera di commercio (Cciaa);
– adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), nei casi previsti;
– possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
– designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).
> Come richiederla
La patente deve essere richiesta all’INL tramite l’apposito portale, attivo dall’1.10.2024.
La domanda può essere presentata:
– dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo;
– anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).
I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.
> Periodo transitorio con autocertificazione fino al 31 ottobre
In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:
– tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
– utilizzando il modello allegato alla circolare Inl 23.9.2024 n. 4.
Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Inl entro la medesima data.
Dall’1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec.
> Per saperne di più: Confesercenti / Uffici tecnici – 011/52201