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Agenti di commercio, necessario confermare il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività. Alla Fiarc-Confesercenti tutte le informazioni e lo svolgimento della pratica telematica

10 Aprile 2025

Torino, 10 aprile 2025 – In questi giorni la Camera di Commercio sta inviando agli agenti di commercio una comunicazione relativa alla conferma, da parte dell’agente stesso, del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 204/1985 per poter svolgere l’attività.

Si tratta di una normale verifica che le Camere di commercio svolgono periodicamente: la comunicazione di questi giorni annuncia, appunto, l’avvio di tale prcedura.

Sulla base di ciò, ogni agente riceverà un’ulteriore comunicazione in cui viene invitato ad adempiere a questo obbligo entro 90 giorni: si tratta, in sostanza, di un’autocertificazione in cui l’agente conferma il possesso dei requisiti.

Attenzione: il mancato adempimento comporta l’interruzione dell’attività e la cancellazione dalla Camera di commercio.

Fiarc-Confesercenti svolge questa pratica: perciò, appena ricevuta la pec dalla Camera di commercio gli agenti potranno contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento.

Si tratta di una pratica telematica per la quale è necessaria la firma digitale: chi non l’avesse ancora attivata può farlo nei nostri uffici.

> Per maggiori informazioni: 011/52201.

 

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AGENTI DI COMMERCIO / I REQUISITI DI LEGGE PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ

Per poter svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio è necessario possedere i seguenti requisiti previsti dalla legge 204/1985.

Requisiti generali
Maggiore età

Requisiti morali
– Non essere interdetto o inabilitato
– Non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall´aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi
– Non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno di quelli indicati)
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ragioniere, perito commerciale, perito sezione commercio estero, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma istituti tecnici per il turismo, analista contabile, segretario d´amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico)
– Diploma di laurea ad indirizzo commerciale (scienze politiche, scienze economiche marittime e statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze economiche, scienze economiche bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative)
– Esperienza lavorativa di un biennio di attività nell´ultimo quinquennio come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite con adeguato inquadramento nei livelli del contratto collettivo di lavoro applicati
– Coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell’ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti
– Attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)
– Titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite

– Coloro che non posseggono nessuno dei precedenti requisiti professionali devono frequentare un apposito corso professionale e superare il relativo esame