
Torino, 23 aprile 2025 – Gli agenti di commercio hanno tempo fino prossimo 28 luglio per svolgere la pratica di conferma del possesso dei requisiti previsti dalla legge 204/1985 per poter svolgere l’attività. Lo ha comunicato ieri la Camera di Commercio, che sta inviando una pec a ciascun agente.
Si tratta di una procedura telematica per la quale è necessaria la firma digitale.
Fiarc-Confesercenti svolge la pratica: perciò, non appena ricevuta la pec dalla Camera di commercio, gli agenti potranno contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento, anche per l’attivazione della firma digitale, non caso non la si possieda ancora > 011/5220.243 o 011/5220.249.
Il servizio è riservato agli associati Fiarc-Confesercenti: chi non ha ancora rinnovato l’edesione per il 2025 o voglia aderire per la prima volta può farlo in occasione dell’appuntamento per la pratica.
Attenzione: il mancato adempimento comporta l’interruzione dell’attività e la cancellazione dalla Camera di commercio.
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AGENTI DI COMMERCIO / I REQUISITI DI LEGGE PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ E L’OBBLIGO DI CONFERMA PERIODICA
Per poter svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio è necessario possedere i requisiti previsti dalla legge 204/1985. Spetta alle Camere di Commercio procedere periodicamente alla verifica della permamenza di tali requisiti in capo a ciascun agente: da qui la comunicazione, che gli agenti stanno ricevento in questi giorni, in cui essi vengono invita i procedere alla pratica della conferma. I rquisiti sono i seguenti.
Requisiti generali
Maggiore età
Requisiti morali
– Non essere interdetto o inabilitato
– Non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall´aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi
– Non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa
Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno di quelli indicati)
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ragioniere, perito commerciale, perito sezione commercio estero, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma istituti tecnici per il turismo, analista contabile, segretario d´amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico)
– Diploma di laurea ad indirizzo commerciale (scienze politiche, scienze economiche marittime e statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze economiche, scienze economiche bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative)
– Esperienza lavorativa di un biennio di attività nell´ultimo quinquennio come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite con adeguato inquadramento nei livelli del contratto collettivo di lavoro applicati
– Coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell’ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti
– Attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)
– Titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite
– Coloro che non posseggono nessuno dei precedenti requisiti professionali devono frequentare un apposito corso professionale e superare il relativo esame