Le misure in materia di lavoro contenute nella legge di bilancio 2023 prevedono alcune agevolazioni già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022, che il governo ha deciso di prorogare.
1. Agevolazioni per i giovani under 36 anni
È previsto un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi a carico ditta (premio Inail escluso) e con un tetto di 8mila euro annui, riparametrato su base mensile. La durata dell’esonero è di 36 mesi (elevati a 48 in alcune regioni del meridione). Possono accedervi tutte le imprese private (escluse quelle del settore finanziario) che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto 36 anni di età (35 anni e 364 giorni). L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazioni di contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e domestici. L’esonero previsto può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita.
2. Assunzione donne
L’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro (nel limite massimo di 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
– con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
– di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
– di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
– di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
L’incentivo spetta per:
– le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi)
– le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi)
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).
3. Assunzioni di percettori del reddito di cittadinanza
È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusioni dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori di reddito di cittadinanza (Rdc).
Tale esonero :
– è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;
– è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’01/01/2023 e il 31/12/2023;
– può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure in ipotesi di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
– è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
– è alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del Dl 4/2019.
L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
Si precisa che per poter applicare le agevolazioni su menzionate, bisogna aspettare l’uscita delle circolari Inps e l’autorizzazione della Ue.
4. Riduzione del cuneo fiscale
Per ridurre il peso del cuneo fiscale, senza penalizzare la posizione contributiva dei dipendenti viene previsto in via eccezionale per i periodi di paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero dei contributi Ivs a carico del lavoratore pari al:
– 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
5. Congedo parentale
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri possono fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale con un’indennità pari all’80 dello stipendio%, a condizione che:
– tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del figlio;
– il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31 dicembre 2022.
Non si tratta di un mese aggiuntivo, ma di uno dei mesi già potenzialmente spettanti.
> Per saperne di più: Confesercenti – Ufficio paghe e contributi – 011/52201