Il recente decreto Aiuti-ter prevede il riconoscimento di un bonus una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti. Il nuovo bonus si pone sulla falsariga di quello di 200 euro introdotto con il decreto Aiuti-bis, ma in forma ridotta sia per l’importo che per quanto riguarda la platea più ristretta degli aventi diritto (redditi fino a 20.000 euro anziché 35.000 euro). Esso verrà riconosciuto in via automatica ai lavoratori, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
> A chi spetta e a quali condizioni
Il bonus spetta:
– ai lavoratori che non abbiano una retribuzione imponibile del mese eccedente l’importo di 1.538,00 euro e non siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, per invalidi civili, ciechi e sordomuti nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
– in misura intera anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a orario ridotto, a tempo determinato o intermittente;
– anche laddove la retribuzione del lavoratore risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (come, ad esempio, malattia, maternità, cassa integrazione), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
> La dichiarazione
Il bonus è riconosciuto previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni per le quali è l’Inps a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro: tale dichiarazione dovrà essere consegnata al datore di lavoro; la sua mancata consegna o la sua consegna oltre i termini dell’elaborazione dei “cedolini paghe” di novembre, non consentirà l’erogazione del bonus.
> Una sola erogazione
Il bonus spetta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro. Qualora il bonus venga indebitamente erogato da due o più datori di lavoro, l’Inps potrà inviare richieste di recupero (suddivise in parti uguali tra i diversi datori di lavoro) delle eccedenze che le aziende dovranno detrarre dalle buste paga dei singoli lavoratori e restituire all’Istituto.
> Quando non spetta
Il bonus non può essere riconosciuto, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
> Per saperne di più: Confesercenti / Ufficio paghe – 011/52201