Lavoro, ecco tutte le novità su cassa integrazione, licenziamenti, lavoro agile e congedi previste dai recenti decreti “sostegni” ed “emergenza” per far fronte all’emergenza Covid.
Cassa integrazione
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid possono presentare per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021. Anche per questi trattamenti non è dovuto nessun contributo addizionale. La novità rispetto ai periodi precedenti di cassa integrazione è che la cassa integrazione in deroga può essere concessa sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps che con pagamento anticipato dal datore di lavoro.
Il nuovo periodo di integrazione salariale è da ritenersi aggiuntivo a quello precedente.
Licenziamenti
Fino al 30 giugno 2021 resta preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 resta ulteriormente preclusa la possibilità di cui sopra per coloro i quali presentano domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga.
Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Contratti a termine
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza causali.
Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto sostegni e nella loro applicazione non si tiene conto del rinnovo/proroga senza causali già effettuata.
Lavoro agile
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Congedi retribuiti
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui sopra è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
In caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.
Le suddette misure su lavoro agile e congedi si applicano fino al 30 giugno 2021.