> L’obbligo
Dal 21 dicembre scorso è in vigore un nuovo obbligo relativo ai rapporti di lavoro autonomi occasionali: l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) competente, da parte del datore di lavoro. L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla stessa data. I datori di lavoro tenuti alla comunicazione sono quelli che operano in qualità di imprenditori, cioè quelli sottoposti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (imprese individuali, imprese famigliari, società, enti commerciali); sono esclusi i liberi professionisti.
> La comunicazione
Ai fini della comunicazione, il ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, per consentire una semplificazione degli adempimenti. Nel frattempo basterà una semplice mail all’indirizzo dell’Itl di Torino (ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it), nel caso la prestazione si svolga a Torino e provincia, o di altro Itl competente per territorio (cioè, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione).
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio. 1 giorno, una settimana, un mese)
– l’ammontare del compenso.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
> Rapporti pregressi da comunicare entro il 18 gennaio
Per tutti i rapporti di lavoro occasionale in essere, nonché per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio compreso.
> Le sanzioni
In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
> A quali rapporti si applica
L’obbligo di comunicazione riguarda i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’articolo 2222 del codice civile, riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente”.
Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
– le collaborazioni coordinate e continuative;
– le prestazioni occasionali gestite con il “libretto di famiglia”;
– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito
di applicazione della disciplina in esame;
– i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale“.
> Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il numero 011-52201