Il recente “decreto trasparenza” ha introdotto una serie di importanti novità in meteria di lavoro: eccole in sintesi.
Nuovo sgravio retributivo
È previsto per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 un ulteriore sgravio contributivo a carico dipendente pari all’1,2% che, sommato allo 0.80% precedente, porta a un totale del 2%. A beneficiarne sono i lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35mila euro che dal 1° gennaio 2022 già avevano ottenuto l’esenzione contributiva dello 0.80%. Per il momento manca ancora la circolare attuativa dell’Inps.
Bonus 200 euro
Viene riconosciuto anche ai lavoratori in forza nel mese di luglio che finora non hanno beneficiato dell’indennità perché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (cassintegrati, lavoratrici rientrate dalla maternità). L’indennità sarà pagata, in via automatica, nella retribuzione di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps.
Fringe benefit
Per il solo anno 2022 non sono tassati entro il limite complessivo di 600 euro; a questo si aggiunge il bonus benzina di 200 euro e quindi per un totale 800 euro. È stata aggiunta (compresa in questo importo) anche l’agevolazione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Congedo obbligatorio per i padri
Il padre lavoratore si astiene dal lavoro per dieci giorni lavorativi anche non consecutivi (20 giorni se il parto è plurimo), in un arco temporale compreso fra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi. Il datore di lavoro non ha nessuna responsabilità nel caso in cui il lavoratore non attivi il congedo. La normativa prevede che il dipendente informi il datore di lavoro con almeno cinque giorni di anticipo basandosi, eventualmente, sulla data presunta del parto. L’Inps informa che sono in corso i lavori di adeguamento delle procedure informatiche per l’inoltro della domanda da parte dell’interessato. Nel frattempo, i lavoratori possono usufruire dei congedi richiedendoli al datore di lavoro per poi – quando sarà possibile – presentare domanda all’Inps.
Congedo parentale
Cambia la durata complessiva del congedo parentale, che viene fissata a 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale ossia composto da un solo genitore. A ciascun genitore e fino al 12° anno di età del figlio (non più fino all’ottavo), è concessa la possibilità di scegliere, in alternativa all’altro genitore, la fruizione di un ulteriore congedo di tre mesi; è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione. In presenza di un solo genitore il periodo si estende a 9 mesi.
Permessi previsti dalla legge 104
Fermi restando i tre giorni concedibili, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi può essere riconosciuto, su richiesta, in alternativa a più soggetti tra quelli aventi diritto.
Congedo straordinario biennale
Il convivente di fatto è stato inserito tra i soggetti che possono avvalersi del congedo di assenza per assistere familiari disabili in situazione di gravità.
Smart working
Dal 1° settembre sono in vigore le nuove comunicazioni semplificate: i datori devono comunicare in via telematica al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione della prestazione in smart working; e non si deve allegare l’accordo, che si deve invece concludere tra le parti. L’accesso per la trasmissione delle comunicazioni è possibile dal portale lavoro.gov.it con credenziali spid. Si può accedere scegliendo sia il profilo “referente aziendale” (si potranno inviare comunicazioni solo per un’azienda), sia il profilo “soggetto abilitato” (in questo caso, nella medesima sessione di lavoro si potranno inviare comunicazioni per diverse aziende). In alternativa, si può fare una trasmissione massiva chiedendo un’autorizzazione. La comunicazione va presentata entro cinque giorni dall’accordo. Il ministero del Lavoro ha previsto, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, un periodo transitorio, grazie al quale l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 2 novembre 2022 per tutti gli accordi aventi decorrenza dal 1 settembre 2022 e fino al 26 ottobre 2022. Gli accordi stipulati con decorrenza 27 ottobre, dovrebbero (per ora non ci sono ancora note definitive) ricadere nel termine ordinario di cinque giorni. Per i lavoratori fragili e per i genitori con figli under 14 è stata chiesta una proroga al 31 dicembre, ma non c’è ancora alcuna conferma.
Contratti di lavoro
Per tutte le assunzioni che decorrono dal 13 agosto 2022 si debba consegnare ai lavoratori una lettera di assunzione con molti più elementi rispetto a quanto è successo finora e possa essere in formato cartaceo oppure elettronico. Deve essere consegnata al dipendente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa. I dettagli su contenuti dell lettera sono previsti dalla circolare 4/2022 dell’Ispettorato del Lavoro; per alcune informazioni previste dalla circolare ci sono tempi diversi 7 giorni o 1 mese dall’inizio della prestazione: in questo caso, la lettera consegnata al lavoratore dovrà essere integrata.
> Per saperne di più: Confesercenti – Ufficio paghe e contributi – 011/52201